La qualità di un prodotto agroalimentare deve essere trasparente e resa accessibile al consumatore per aiutarlo ed indirizzarlo verso l’eccellenza.
L’EU ha introdotto le etichette, il documento di identità dell’alimento senza il quale (o anche se presente in modo incompleto e/o non esaustivo) non può essere commercializzato.
E’ obbligatorio per legge che l’etichetta riporti:
il nome del prodotto che sia chiaro ed eventualmente unito ad altra caratteristiche relative allo stato fisico dell’alimento e/o al trattamento a cui è stato sottoposto;
i dati completi del produttore che possa essere facilmente identificabile;
la quantità di componenti preconfezionati se presenti;
le istruzioni per un corretto uso e consumo;
le condizioni di conservazione se speciali;
l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, che riporti anche il nome di eventuali allergeni, additivi, edulcoranti, aromi e la presenza di componenti modificati geneticamente;
l’espressione “da consumarsi preferibilmente entro il” che indica la data entro la quale l’integrità qualitativa del prodotto è garantita. Oltre la data riportata l’alimento può essere comunque consumato senza pericolo per la salute;
l’espressione “scade il” che indica il data oltre la quale il prodotto entrerà nella fase di “attacco microbico” (putrescenza) che lo renderà non più salubre per la salute del consumatore;
la tabella nutrizionale che riporta il contenuto di energia, protidi, glucidi, lipidi, zuccheri, fibre e sodio espresso in parti per il tutto che può essere l’intero alimento, una singola porzione o la confezione.